LA PATENTE A PUNTI PER L’EDILIZIA
Con effetto dal 1° ottobre il D.L. n. 19/2024 (Decreto “PNRR”) ha previsto per i soggetti che operano nei cantieri la c.d. “patente a punti”.
Nel complesso, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, quando si parla di cantieri temporanei o mobili, si fa riferimento a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs n. 81/2008. Pertanto, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Il rilascio della patente, in formato digitale, è effettuato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al seguente link https://servizi.ispettorato.gov.it/ dopo aver autocertificato il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili o decurtabili secondo i criteri stabiliti dalle norme. Il D.M. n. 132/2024 ha individuato le casistiche di sospensione della “patente a punti”, sia quelle obbligatorie, sia quelle in cui vi è un margine di discrezionalità; la patente potrà essere oggetto di revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
31 ottobre 2024
Studio Saporiti