ASD E SSD: COSA CAMBIA DAL 2025
Dal 1° gennaio 2025 si avrà un cambiamento significativo nel mondo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
Il fulcro della riforma è la modifica degli articoli 4 e 10 del DPR 633/72 la quale prevede il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA per le prestazioni di servizi legate all’attività sportiva dilettantista.
In particolare, dal 1° gennaio 2025:
- Le quote associative à rimangono “fuori campo” ex art. 4
- Prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica à esente ex art. 10
REGIME “ORDINARIO” (NO LEGGE 398/91)
La nuova normativa estende l’esenzione IVA (ex art. 10) a tutte le prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica sia ai soci/tesserati sia ai clienti occasionali/non tesserati. Ciò significa che tali prestazioni, sia che vengano erogate verso soci/tesserati sia verso non soci/non tesserati diventeranno esenti IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72.
Con il nuovo regime, le ASD e le SSD saranno tenute, in linea generale, a emettere fattura elettronica o certificare i corrispettivi relativamente ai servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese alle persone che esercitano lo sport, inclusi i servizi didattici e formativi.
Il passaggio al regime di esenzione IVA comporta una serie di nuovi adempimenti contabili e dichiarativi:
- Tenuta delle scritture contabili (registrazione delle fatture emesse o dei corrispettivi)
- Presentazione delle Liquidazioni Periodiche IVA
- Presentazione della Dichiarazione IVA
REGIME LEGGE 398/91
Per le ASD e SSD che hanno optato per il regime agevolato della Legge 398/91 il passaggio all’esenzione IVA non dovrebbe comportare significativi cambiamenti rispetto a quanto compiuto fino ad ora.
Infatti, tali Enti sportivi, continuano ad essere esonerati dai seguenti adempimenti:
- Tenuta delle scritture contabili
- Emissione de fatture elettroniche o dei corrispettivi
- Presentazione delle Liquidazioni Periodiche IVA e della Dichiarazione IVA.
L’esonero, però, non include le prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione per le quali vige l’obbligo di fatturazione elettronica con applicazione dell’IVA al 22%.
19 novembre 2024
Studio Saporiti